Statuto
Associazione di Promozione Sociale (APS)
Art. 1Denominazione, sede e durata
É costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione:
“SEED VICIOUS APS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Scandicci (Fi), Via delle Selve 10 (C.F. 94267790486) e con durata illimitata.
Art. 2Scopo, finalità e attività
L’associazione è aconfessionale, apartitica non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
ricerca, produzione, promozione, diffusione, conservazione e condivisione di semi di varietà orticole, agrarie e ornamentali;
salvaguardia di peculiarità floristiche e biodiversità vegetali;
attività di educazione e formazione in campo ambientale ed ecologico;
tutela della cultura della condivisione delle esperienze agricole con lo scopo di coinvolgere e sensibilizzare il maggior numero di persone, ma anche di altre associazioni del settore, organismi, istituzioni, enti pubblici e/o privati attraverso la creazione di reti sinergiche d’intenti e passioni;
promozione di attività utili al raggiungimento di una migliore conoscenza delle varietà orticole, agrarie e ornamentali attraverso un circuito d’idee e d’informazioni;
organizzazione di iniziative e svolgimento di attività volte alla crescita e alla formazione pratica, morale, sociale, culturale e professionale degli aderenti all’associazione, finalizzata anche all’autoproduzione dei semi per il raggiungimento di una sorta di autosufficienza economica ed alimentare;
promozione di iniziative dirette a facilitare i processi d’integrazione dei soci nel tessuto sociale dell’ambiente locale e l’accesso a prestazioni e servizi forniti dall’associazione.
Pertanto, l’associazione ha come obiettivo principale la divulgazione e l’attuazione delle buone pratiche per vivere nel rispetto dell’ambiente e della biodiversità. Non a caso la salvaguardia delle varietà locali e la condivisione dei loro semi e delle loro peculiarità sono gli impegni quotidiani di tutti coloro che nell’associazione investono il proprio tempo e le proprie competenze.
In pratica, in funzione delle attività d’interesse generale sopra elencate, l’attività dell’associazione si concretizza attraverso:
partecipazione ad eventi di libero scambio di semi, piante, e prodotti agricoli, mediante l’allestimento di uno stand espositivo gestito dai soli soci (secondo le disposizioni previste dal Regolamento dell’associazione);
organizzazione di conferenze, incontri e iniziative di varia natura sempre nel rispetto delle finalità associative;
elaborazione di documenti, progetti e proposte per la diffusione dei principi contenuti nelle finalità associative e a supporto di soggetti pubblici e/o privati che vogliono perseguire i medesimi scopi;
progettazione e gestione di interventi a favore dello sviluppo delle migliori tecniche colturali sempre nel rispetto dell’ambiente;
attività d’informazione attraverso strumenti digitali, social network, o anche mediante sistemi tradizionali di divulgazione (libri, pubblicazioni, brochure, ecc.);
organizzazione di iniziative di varia natura per raccolta fondi da destinare alla realizzazione dei progetti dell’associazione.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 3Ammissione e numero degli associati
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:
l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
la dimostrazione della ricevuta del pagamento della quota associativa (secondo le disposizioni previste nel Regolamento dell’associazione).
L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente (nell’ambito dell’anno d’iscrizione all’associazione) e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 4Diritti e obblighi degli associati
Gli associati hanno il diritto di:
eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
esaminare i libri sociali;
essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
frequentare i locali messi a disposizione dall’associazione;
partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione (come anche la collaborazione diretta alla gestione dello stand ufficiale);
concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, previa autorizzazione da parte dell’Organo di Amministrazione;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
ricevere la quota di varietà di semi prevista in seguito all’iscrizione/rinnovo annuale all’associazione, così come prevista dal Regolamento, da scegliere tra quelle disponibili nella “banca sociale dei semi”;
scambiare liberamente i propri semi autoprodotti (secondo le indicazioni presenti nel Regolamento) con quelli messi a disposizione dagli altri soci.
Gli associati hanno l’obbligo di:
rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
impegnarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità, nelle attività previste dall’associazione, attraverso le proprie capacità operative ed intellettuali e mettendo a disposizione una quota parte dei propri semi autoprodotti. Ogni Socio è quindi da considerarsi come un componente di una grande collezione cumulativa di semi, frazionata nella realtà ma condivisa nella rete dei Soci.
Art. 5Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Art. 6Organi
Sono organi dell’associazione:
l’Assemblea;
l’Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
il Presidente;
l’Organo di controllo (solo in caso di superamento dei limiti economici previsti dai co. 2-4, art. 30 Codice del Terzo settore).
Art. 7Assemblea
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati (5 qualora il numero di associati superi 500, secondo le disposizioni previste al co. 3, art. 24 Codice del Terzo settore).
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di convocazione e l’ordine del giorno, spedita in forma elettronica o cartacea almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
approva il bilancio di esercizio;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sulla esclusione degli associati;
delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera lo scioglimento;
delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Art. 8Organo di amministrazione
L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
stabilire la misura delle quote associative annuali;
deliberare sulle casistiche particolari interne e/o qualsiasi altra materia non contemplate nel presente statuto ma previste dal Regolamento dell’associazione.
L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 10 mandati.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
I componenti l’Organo di Amministrazione sono stabiliti secondo quanto riportato nel Regolamento dell’Associazione.
L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
L’Organo di Amministrazione può delegare specifiche funzioni ad uno o più Consiglieri indicando i principi ed i criteri direttivi per lo svolgimento delle stesse. Nell’ambito della delega loro concessa le delibere dei Consiglieri Delegati equivalgono alle delibere dell’Organo di Amministrazione. Possono essere delegate le funzioni relative agli atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente o, se anche questo non è presente, il Consigliere partecipante da più tempo iscritto ininterrottamente. È considerato presente ciascun Socio che partecipi al Consiglio dell’Organo di Amministrazione tramite collegamento audiovisivo in tempo reale.
Dopo 2 volte che il Consiglio dell’Organo di Amministrazione viene convocato, ma non si raggiungono le presenze per costituirlo validamente, alla terza convocazione sarà validamente costituito da 3 Consiglieri.
Per ogni riunione dei membri dell’Organo di Amministrazione dovrà redigersi apposito verbale.
Ove in corso d’anno il numero di Consiglieri si riduca, entrano in sostituzione i primi degli esclusi delle ultime elezioni. Se comunque non si trovassero sostituti o si scendesse anche sotto i 5 Consiglieri è fatto obbligo convocare immediatamente l’Assemblea affinché questa provveda alla elezione dei Consiglieri mancanti.
Art. 9Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
In caso di necessità e/o di urgenza, il Presidente può compiere tutti gli atti di competenza dell’Organo di Amministrazione in tema sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, purché adeguatamente rendicontati agli altri membri dell’Organo di Amministrazione.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La carica è rieleggibile.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 10Organo di controllo
L’Organo di controllo, collegiale, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, che sarà formato da 2 membri ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. In quanto collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 11Revisione legale dei conti
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Art. 12Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 13Divieto di distribuzione degli utili
Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 14Risorse economiche
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
Art. 15Bilancio di esercizio
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 16Libri
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi (Sezioni Regionali Distaccate) tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:
visione diretta durante le Assemblee annuali o altre forme di riunione dell’Organo di Amministrazione;
richiesta di invio copia in formato digitale non modificabile attraverso gli indirizzi di posta elettronica o ordinaria.
Art. 18Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
Art. 19Lavoratori
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.
Art. 20Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.
Art. 21Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
